PROROGA DETRAZIONI FISCALI E LEGGE DI STABILITA' 2014 29/01/2014
Già approvata dalla Camera dei Deputati, la proroga dell'Ecobonus e delle Agevolazioni Fiscali
per Ristrutturazioni Edilizie e per l'Acquisto Mobili è stata ratificata nell'ambito della "Legge di Stabilità 2014" dopo la definitiva approvazione del Senato. Di seguito i punti salienti
:
ECOBONUS - Detrazioni Fiscali ( IRPEF o IRES ) del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici - nel 2014 manterrà
l’attuale aliquota del 65%, per poi decrescere al 50% nel 2015 e tornare al 36% nel 2016. Termini temporali dilazionati invece per i condomini, le cui spese sostenute fino al 30 giugno 2015 saranno
detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiranno del bonus al 50%.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - Le spese per le ristrutturazioni sostenute nel 2014 continueranno ad essere agevolate con una detrazione Irpef del
50%, con tetto massimo di spesa agevolabile fermo a 96 mila euro. Nel 2015 la detrazione fiscale si ridurrà al 40%, sempre con tetto massimo di 96 mila euro. A partire dal 2016, invece, il bonus
tornerà all’aliquota originaria del 36%, con tetto di spesa dimezzato ( 48 mila euro ).
BONUS MOBILI e GRANDI ELETTRODOMESTICI - Fino al 31 dicembre 2014, chi effettua interventi di ristrutturazione potrà usufruire della detrazione del 50%
anche sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici, sino ad un massimale di 10 mila euro ( a condizione che il prezzo degli arredi non superi quello della ristrutturazione ).
In generale, l'ECOBONUS sarà riconosciuto nei seguenti casi:
. riduzione del fabbisogno energetico originario dell'immobile
. miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi, ecc. )
. installazione di pannelli solari o sistemi termodinamici per la produzione di sola ACS - acqua calda sanitaria
. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ( caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici, ecc. )
. sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompe di calore.
Per le RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, la possibilità di usufruire della Detrazione del 50% IRPEF fa riferimento non solo ad interventi di manutenzione
ordinaria su parti comuni di edifici, ma anche a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle singole unità immobiliari.E' fondamentale notare che rientrano tra gli
interventi detraibili anche le seguenti categorie :
- Opere volte ad evitare gli infortuni domestici ( anche banale sostituzione del tubo del gas o di una presa, installazione del corrimano...)
- Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (grate alle finestre, porte blindate, impianto d'allarme…)
- Interventi volti a conseguire l’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli immobili
- Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
- Prestazioni professionali e spese per la progettazione connesse all’intervento di ristrutturazione, come ad esempio le fatture di architetti e progettisti, le perizie e i sopralluoghi necessari,
gli oneri di urbanizzazione, l’iva, i bolli e i diritti pagati per concessioni autorizzazioni e denunce.
Le detrazioni de 50% si estendono anche a MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI con i seguenti vincoli:
- che gli stessi siano stati acquistati in concomitanza di una ristrutturazione edilizia
- che gli elettrodomestici siano di classe energetica A+ ( A per i forni ).
Esempi di mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione,
ecc. Non sono invece agevolabili: porte, pavimenti, tende, complementi d'arredo, ecc.
Tutte le tipologie di DETRAZIONI FISCALI ( non cumulabili fra loro ) sono da ripartire in dieci rate
annuali di pari importo. Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nel corrispettivo annuo già dovuto dal contribuente, e derivante
dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, se la detrazione supera la somma dovuta, l'eccedenza non può essere rimborsata.
Fondamentale, pena l'esclusione dal godimento dei benefici fiscali, è la modalità di pagamento, che dovrà essere necessariamente del tipo BONIFICO BANCARIO
o POSTALE ( unica alternativa la Carta di Credito, NO CONTANTI, NO ASSEGNI ) con indicazione esplicita di:
- CAUSALE del versamento
- CODICE FISCALE del beneficiario della detrazione
- PARTITA IVA del soggetto cui il bonifico è stato intestato.
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